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Ordinanza — n. 3220/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking merit review of distinct criminal associations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Iurlaro inadmissible, rejecting his request to recognize a continuity link between two separate criminal associations. The lower court found the associations differed in social composition and criminal objectives, lacking evidence of a unified criminal design. The Supreme Court ruled that the appeal improperly sought a re-evaluation of the case merits in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to re-evaluate the merits of the case or challenges the factual assessment of distinct criminal entities without demonstrating a violation of law.

Parole chiave

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criminal continuity link distinct criminal associations inadmissible appeal merit review prohibition legality proceeding limits concorso ideale doppia punibilità reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IURLARO FABIO nato a MESAGNE il 08/09/1988 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Fabio Iurlaro di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Fabio Iurlaro, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Successivamente il difensore di Fabio Iurlaro ha depositato memoria con cui ha chiesto, con ulteriori argomentazioni, che il ricorso sia dichiarato ammissibile e quindi accolto.

4. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che i reati associativi che vengono in considerazione erano sodalizi diversi per compagine sociale e per oggetto. Ha quindi evidenziato l'assenza in atti di elementi che possano indurre a ritenere che la costituzione della nuova associazione fu il risultato di un disegno criminoso originariamente delineato. Il ricorrente, di contro, ha opposto considerazioni che non prospettano in modo significativo manifeste illogicità, carenze o contraddizioni argomentative, e meno che mai violazioni di legge.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il con iglie e estensor