Cassation Court dismisses appeal for lack of merit regarding continuity of drug trafficking crimes. The court rejects the claim due to significant time gaps between offenses and distinct criminal groups. The ruling establishes that temporal distance and separate organizational structures break criminal continuity. The appeal is inadmissible as it improperly seeks a re-evaluation of the case merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Gargiulo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gargiulo argued for a lack of reasoning and new legal violations, insisting on recognizing the continuity of drug trafficking crimes between two separate judgments. The court rejected this because the offenses occurred at a significant temporal distance and involved different criminal groups, making the continuity claim legally inconclusive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 c.p.; Art. 74 d.P.R. n. 309/1990: The continuity of criminal acts is not established when offenses are separated by a considerable time interval and involve distinct criminal organizations, thereby precluding the application of the continuity rule.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO GIANLUCA nato a TARANTO il 01/06/1981 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gianluca Gargiulo di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Gianluca Gargiulo, che ha dedotto difetto di motivazione.
3. Successivamente il difensore di Gianluca Gargiulo ha depositato motivi nuovi di vizio d violazione di legge e di difetto di motivazione e memoria difensiva con cui ha insistito per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso e per l'accoglimento dello stesso. 4 II ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che i reati, per quanto omogenei, sono stati commessi a notevole distanza temporale. In particolare, ha osservato che il fatto di spaccio del 2005 fu commesso con correi che non erano componenti della struttura associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in cui fu coinvolto il ricorrente; tale gruppo si costituì a ben quattro anni di distanza, nel 2009, e operò fino a giugno 2010.
Ha quindi spiegato, con adeguatezza e logicità di argomenti, l'inconcludenza della produzione difensiva volta ad attestare l'esistenza già nel 2005 di rapporti, sempre per fatti illeciti concernenti le sostanze stupefacenti, tra il ricorrente e Ciccolella, che ebbe successivamente ruoli di responsabilità nella compagine associativa che si costituì ad anni di distanza.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il c iere estensore Il pr