Italian court dismisses appeals by two defendants for failing to submit written arguments within the legal time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Cosimo and Andrea Bevilacqua inadmissible de plano. Although the appellate court had previously reclassified the charges from attempted murder to aggravated injuries, the defendants failed to submit a written statement of grounds for their appeal. The court ruled that without such articulation, the appeals were procedurally defective under the relevant criminal procedure code provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals must be accompanied by a written statement of grounds; failure to submit such grounds renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA COSIMO nato a LOCRI il 17/12/1958 BEVILACQUA ANDREA nato a REGGIO CALABRIA il 29/12/1987 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAclate ti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede ha condannato Cosimo Bevilacqua e Andrea Bevilacqua, riqualificando il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate dall'uso dell'arma; e ha rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa per il delitto prima indicato e per quelli di detenzione illegale porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, fatti commessi in Reggio Calabria il 13 aprile 2019.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore di Andrea Bevilacqua e personalmente anche Cosimo Bevilacqua, che ha dichiarato la proposizione del ricorso senza far seguire l'articolazione di motivi.
3. Successivamente i due imputati hanno rinunciato ai ricorsi con dichiarazione resa alla Direzione della Casa circondariale ove sono ristretti. I ricorsi di Andrea Bevilacqua e Cosimo Bevilacqua devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il c glier es