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Ordinanza — n. 3216/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for manifest error of qualification regarding sentencing on party request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible de plano. The defendants argued that the sentencing for illegal possession of firearms and other crimes was flawed due to an unqualified error regarding the source of the weapon and a lack of reasoning on the prerequisite offense. The court ruled that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, appeals challenging sentencing on party request are limited to manifest errors, excluding general valuation errors or incomplete factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals challenging sentencing on party request are limited to manifest errors of qualification, excluding general valuation errors or incomplete factual reconstruction.

Parole chiave

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sentencing on party request manifest error of qualification Code of Criminal Procedure inadmissible appeal factual reconstruction violazioni della legge sulle armi parità delle armi incompetenza per materia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE GIUSEPPE CORRADO nato a NOTO il 21/05/1967 FIASCHE' FRANCESCO nato a BIANCAVILLA il 24/05/1992 RASIZZI CONCETTA nato a ADRANO il 21/11/1969 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. I difensori di Giuseppe Corrado Fiasché, Francesco Fiasché e Concetta Rasizzi hanno proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha applicato ai predetti, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione a Francesco Fiasché e la pena di anni due e mesi due di reclusione agli altri imputati per i delitti di illegale detenzione e porto di armi comuni da sparo, di ricettazione ed altro.

Hanno in tal modo dedotto un vizio di qualificazione relativamente al delitto di ricettazione, dal momento che l'arma da fuoco ritenuta di provenienza delittuosa si trovava nella disponibilità di uno solo degli imputati, non meglio individuato. Hanno ancora censurato l'assenza di rilievi in ordine alla sussistenza del reato presupposto. • 2. I ricorsi sono inammissibili. L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.

Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, i ricorrenti prospettano un vizio di motivazione della sentenza quale conseguenza di incompleta ricostruzione della vicenda. Il vizio dedotto non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione.

2. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. 1 IN

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cisilre este