Italian court dismisses appeal against parole denial due to lack of motivation defect and insufficient rehabilitative evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal fully accounted for the disciplinary episode's gravity without contradicting the Council of Discipline's decision to forgo sanctions due to the prisoner's physical and psychological conditions. Although the defense argued a lack of motivation, the court found no error since the order explicitly referenced the prisoner's participation in cultural, recreational, and sports activities within the institution. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 10 c. 1 l. 21/05/2017: An appeal against a parole denial is inadmissible if the lower court's order adequately explains the rejection of the claim and provides sufficient reasoning regarding the prisoner's conduct and lack of concrete rehabilitative progress, even when specific positive elements are absent from the file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRONE YARNO nato a ALESSANDRIA il 29/09/1981 avverso l'ordinanza del 18/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo di Yarno Negrone, detenuto in espiazione di pena, contro il provvedimento di diniego della liberazione anticipata con riferimento al periodo 20 dicembre 2019 - 20 giugno 2020.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Yarno Negrone, che ha dedotto difetto di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni del rigetto del reclamo. L'episodio di rilevanza disciplinare, di cui il condannato si è reso protagonista, è stato valutato in termini di gravità senza che ciò sia in contraddizione col fatto che il Consiglio di disciplina decise di non applicare una sanzione "alla luce delle condizioni psico-fisiche per le quali egli doveva essere assistito nelle attività quotidiane" (fl. 2). Ha poi evidenziato come manchino agli atti ulteriori elementi positivi espressivi di una concreta adesione all'opera rieducativa, pur se non ha omesso di far riferimento a quanto genericamente indicato nella relazione comportamentale circa la sua partecipazione alle attività culturali, ricreative e sportive all'interno dell'Istituto. Nei termini ora riassunti, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare esente da qualsivoglia vizio deducibile in sede di legittimità.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021