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Ordinanza — n. 3214/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuance bond due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Pisano inadmissible, rejecting his request to recognize the legal bond of continuance between four criminal convictions. The lower court had already thoroughly examined the facts, noting distinct methods, temporal gaps, and the existence of prison time between offenses to logically exclude continuance. The appellate court ruled that the appeal's arguments were manifestly unfounded and improperly sought a re-evaluation of the case merits at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal against an execution order is inadmissible if it is manifestly unfounded and attempts an improper re-evaluation of the merits rather than addressing a violation of law.

Parole chiave

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criminal continuance bond appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal execution order re-evaluation of merits riduzione della pena concorso materiale di reati altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO ROBERTO nato a GIOIA TAURO il 11/07/1979 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Roberto Pisano di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Roberto Pisano, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. Il Giudice dell'esecuzione ha, con motivazione adeguata e logica, escluso il vincolo della continuazione attraverso un compiuto esame delle singole vicende sì come ricostruite dalle sentenze di condanna. Ha messo in evidenza la diversità dei mezzi utilizzati nel compimento dei singoli fatti, dato indicativo, secondo un criterio logico, di decisioni estemporanee. Ha ancora sottolineato la distanza temporale tra gli episodi criminosi, l'esistenza di un periodo di detenzione carceraria tra i fatti del 1998 e quelli del 2001 e ha logicamente escluso, senza che i rilievi di ricorso abbiano la forza di incrinare la tenuta logica della decisione, che il condannato si sia determinato fin dall'inizio a realizzare reati che sono tra loro autonomi sia per il profilo temporale che per quello dei luoghi di commissione.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cosicii&ere estensore Il president