Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3213/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of justification regarding deviation from statutory minimum sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3213/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alberto Mannina inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that the lower court failed to justify why the sentence deviated from the statutory minimum, while the appellate court confirmed the two-month arrest for violating mandatory travel documents. The court ruled that the first-instance judge adequately addressed the statutory criteria and the appellant's criminal history to justify the specific penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 76 d. Igs. n. 159/2011: An appeal challenging a sentence for lack of justification regarding the deviation from the statutory minimum is inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently links the penalty to the offender's personality and the gravity of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory travel documents statutory minimum sentence lack of justification manifest unfoundedness criminal record mitigation procedural inadmissibility sentencing criteria pena minima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Ha quindi fatto sufficiente richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto anche alla necessità di commisurare la pena alla personalità dell'imputato; oltre che alla gravità del fatto, apprezzata per essere stata la violazione commessa a meno di due mesi dalla notifica del provvedimento questorile.
Art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata ha condannato alla pena di mesi due di arresto Alberto Mannina per il reato di cui all'art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, per aver violato il foglio di via obbligatorio, fatto commesso in Porto Recanati 1'8 settembre 2015.
art. 133 cod. pen
Ha quindi fatto sufficiente richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto anche alla necessità di commisurare la pena alla personalità dell'imputato; oltre che alla gravità del fatto, apprezzata per essere stata la violazione commessa a meno di due mesi dalla notifica del provvedimento questorile.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINA ALBERTO nato a CIVITANOVA MARCHE il 27/10/1983 avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata ha condannato alla pena di mesi due di arresto Alberto Mannina per il reato di cui all'art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, per aver violato il foglio di via obbligatorio, fatto commesso in Porto Recanati 1'8 settembre 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Alberto Mannina, che ha dedotto difetto di motivazione in punto della mancata giustificazione dal discostamento dal minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna, anche in punto di trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice di primo grado ha tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato per escludere la ricorrenza delle attenuanti generiche e quindi una mitigazione ulteriore della pena. Ha quindi fatto sufficiente richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto anche alla necessità di commisurare la pena alla personalità dell'imputato; oltre che alla gravità del fatto, apprezzata per essere stata la violazione commessa a meno di due mesi dalla notifica del provvedimento questorile. La motivazione è pertanto adeguata e logicamente sostenuta.

4. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il consigl re e ensore