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Ordinanza — n. 3211/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding voluntary statements under Art. 494 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3211/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Gesualdo inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that the trial judge violated his right to make spontaneous declarations under Article 494 of the Code of Criminal Procedure by failing to properly record them. The court rejected this claim because the transcript clearly shows the judge explicitly asked if the defendant intended to declare anything else, and the defendant responded that he did not wish to add anything further.

Regesto Legislator

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Art. 494 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The right to make spontaneous declarations must be exercised within the session; a clear record of the judge's inquiry and the defendant's refusal to speak more negates any claim of procedural violation or lack of motivation.

Parole chiave

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spontaneous declarations Article 494 Code of Criminal Procedure manifest unfoundedness procedural motivation Court of Cassation criminal appeal defendant's rights facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 494 c.p.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Antonio Gesualdo, che ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla violazione del diritto per l'imputato di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 494 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Antonio Gesualdo, che ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla violazione del diritto per l'imputato di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GESUALDO ANTONIO nato a FOGGIA il 09/11/1961 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato Antonio Gesualdo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Antonio Gesualdo, che ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla violazione del diritto per l'imputato di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come si rileva dalla trascrizione integrale allegata al verbale di udienza, all'esito dell'esame il Giudice chiese all'imputato se intendesse dichiarare altro. Diede quindi modo all'imputato di dichiarare al di fuori e al di là di una domanda, ma l'imputato risposte che non voleva aggiungere altro. Le risultanze processuali smentiscono radicalmente l'assunto di ricorso.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il conslierestensore I