Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to the finality of the lower court's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Baccelliere inadmissible because the underlying judgment from the Tribunal of Potenza was already final and non-appealable. Baccelliere argued that the wooden stick was merely a work tool, lacked subjective intent, and fell under the principle of minor offense non-punishability. The court rejected these claims, noting the lower court properly established the object was an offensive instrument used without justification and sufficiently addressed the lack of minor offense status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a judgment is final and non-appealable, any subsequent appeal must be declared inadmissible as it violates the principle of legal certainty and the exhaustion of remedies.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCELLIERE SERGIO nato a MELZO il 14/10/1979 avverso la sentenza del 11/02/2019 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Potenza ha condannato Sergio Baccelliere per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori dell'abitazione e senza giustificato motivo un bastone di legno della lunghezza di 92 cm, in Tolve il 26 aprile 2017, irrogandogli la pena di euro 800,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato. L'atto di appello, in ragione della inappellabilità della sentenza, è stato trasmesso, per quanto di competenza, alla Corte di cassazione dalla Corte di appello di Potenza. L'impugnante ha dedotto la non sussistenza del fatto, perché il bastone non è un'arma ma un banale strumento di lavoro e l'imputato è persona senza fissa dimora; la mancanza dell'elemento soggettivo; l'erronea omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l'eccessività della pena.
3. Valutati i motivi di appello come motivi di ricorso se ne apprezza la manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato rilevando che risulta probatoriamente che l'imputato portò fuori dalla propria abitazione uno strumento atto ad offendere, e che ciò fece senza giustificato motivo. Ha poi dato sufficiente e congrua motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, specificamente sulla pena irrogata.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso