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Ordinanza — n. 3206/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for personal filing as defendant must use a registered defense lawyer post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3206/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant after August 4, 2017. Under the new law, appeals must be signed by a registered defense lawyer to comply with procedural requirements. Consequently, the court rejected the filing and ordered the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible and must be submitted by a registered defense lawyer.

Parole chiave

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personal appeal filing registered defense lawyer inadmissible de plano Corte di Cassazione procedural reform 2017 court costs award criminal procedure code tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORVINO ANTONIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 30/11/1967 avverso il decreto del 29/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAcrate-avviseugtteiga rfI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Corvino ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo contro il rigetto della richiesta di applicazione della liberazione anticipata. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 igliere estensore Il