Ordinanza — n. 3205/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Salem Toumi ha proposto appello contro la sentenza con cui il Giudice di pace di Termini imerese ha condannato il predetto alla pena di euro 13.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998. Il Tribunale di Termini imerese, preso atto della inappellabilità della sentenza, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione alla Corte di cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3205/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998. Il Tribunale di Termini imerese, preso atto della inappellabilità della sentenza, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione alla Corte di cassazione.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUMI SALEM nato il 17/04/1981 avverso la sentenza del 16/03/2021 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEitgatcalart55~ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Salem Toumi ha proposto appello contro la sentenza con cui il Giudice di pace di Termini imerese ha condannato il predetto alla pena di euro 13.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998. Il Tribunale di Termini imerese, preso atto della inappellabilità della sentenza, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione alla Corte di cassazione.
2. Il difensore impugnante, però, non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati all'esercizio della professione dinnanzi alla Corte di cassazione. Il difetto di legittimazione all'impugnazione, data la necessità che il ricorso per cassazione sia in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il liere estensore