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Ordinanza — n. 3200/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3200/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3200/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo di Alessio Attanasi, ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato la richiesta di contattare telefonicamente il difensore all'utenza fissa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3200/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo di Alessio Attanasi, ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato la richiesta di contattare telefonicamente il difensore all'utenza fissa.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore prove acquisite tramite sorveglianza licenza per antenna di telefonia carenza di legittimazione facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo di Alessio Attanasi, ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato la richiesta di contattare telefonicamente il difensore all'utenza fissa.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Alessio Attanasio, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che agli atti vi è il provvedimento di rigetto dell'istanza di effettuare una chiamata telefonica all'utenza fissa del difensore, motivato con il rilievo che è modalità di comunicazione con il difensore non consentita. Ha quindi evidenziato che dal reclamo non è dato comprendere: se l'utenza fissa indicata fosse effettivamente quella del difensore; quale fosse il contenuto del provvedimento a cui, con il reclamo al Magistrato di sorveglianza, l'interessato aveva fatto riferimento - una asserita autorizzazione rilasciatagli da un non meglio precisato giudice per le indagini preliminari -. Su queste premesse ha correttamente rigettato il reclamo, rilevando l'assenza di qualsivoglia corredo probatorio. Il ricorrente, di contro, ha omesso di operare le necessarie allegazioni per contrastare l'assunto del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di quei dati documentali solo genericamente indicati. È pertanto incorso nel difetto di specificità dei motivi di ricorso, che va dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos' deciso il 9 novembre 2021 Il csj glie stensore Il presidente Gius DEPOSI TA c, TA