Ordinanza — n. 3199/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo generico relativo al sequestro, nei confronti di Alessio Attanasio, già detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e ora presso la Casa circondariale di Novara, di una forbicina per la cura della persona.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo generico relativo al sequestro, nei confronti di Alessio Attanasio, già detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e ora presso la Casa circondariale di Novara, di una forbicina per la cura della persona.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo generico relativo al sequestro, nei confronti di Alessio Attanasio, già detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e ora presso la Casa circondariale di Novara, di una forbicina per la cura della persona.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Alessio Attanasio, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso in ragione del trasferimento dell'interessato in altro Istituto. Al di là di questo rilievo, ritenuto assorbente dal Tribunale, non si coglie nella pretesa di ricorso quale sia il diritto soggettivo che risulterebbe violato o compresso. È del tutto ipotetica e congetturale l'affermazione che il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria sia capace di intaccare il diritto alla salute del detenuto.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il con iglief estensore e) Il presidente Giuse pe an alucia D E_Post -r