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Ordinanza — n. 3196/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3196/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3196/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con più provvedimenti, ha rigettato la richiesta di Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), di inviare con i canali ufficiali della Casa circondariale di Novara il supporto informatico (CD) contenente memorie in relazione alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio avanzate nell'ambito di plurimi procedimenti.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3196/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con più provvedimenti, ha rigettato la richiesta di Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), di inviare con i canali ufficiali della Casa circondariale di Novara il supporto informatico (CD) contenente memorie in relazione alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio avanzate nell'ambito di plurimi procedimenti.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti diritti della difesa procedura di gratuito patrocinio misura di assistenza giudiziaria diritti del detenuto assistenza all’Ucraina

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
L'apparente autorizzazione ad inviare il CD a spese del detenuto attraverso canali non ufficiali celerebbe un duplice diniego, quello relativo all'inoltro ex art. 123 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con più provvedimenti, ha rigettato la richiesta di Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), di inviare con i canali ufficiali della Casa circondariale di Novara il supporto informatico (CD) contenente memorie in relazione alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio avanzate nell'ambito di plurimi procedimenti.

2. Avverso i provvedimenti ha proposto ricorso il difensore di Alessio Attanasio che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'apparente autorizzazione ad inviare il CD a spese del detenuto attraverso canali non ufficiali celerebbe un duplice diniego, quello relativo all'inoltro ex art. 123 cod. proc. pen. e quello relativo al deposito in udienza, seppure svolta con collegamento a distanza, entrambi illegittimi.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, ha impugnato atti privi di contenuto decisorio, meramente interlocutori, che non hanno impedito il deposito degli allegati alle istanze ma hanno indicato una modalità di invio diversa da quella pretesa dal ricorrente.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co sigli e estensore Il president