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Ordinanza — n. 3194/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3194/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Beu Esat inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued the lower court failed to justify denying generic mitigating circumstances despite his claim of a changed lifestyle. The court ruled that the appellate court properly explained why prior criminal records prevented leniency, making the decision non-reviewable.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming lack of reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has adequately explained why prior criminal records constitute an obstacle to leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal records lack of reasoning appeal discretionary sentencing Corte di Cassazione riduzione della pena attenuazione della pena esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEU ESAT nato il 05/02/1967 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale in sede ha condannato Beu Esat per porto fuori dalla propria abitazione di un coltello con blocco, avente lama della lunghezza pari a cm 15, in Milano il giugno 2017.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Esat Beu che ha dedotto difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, spiegando le ragioni per le quali i pur non recenti precedenti penali siano ostativi alla richiesta di attenuazione della pena. Il difensore adduce di contro che, dopo quelle esperienze illecite, il ricorrente ha mutato stile di vita e che di ciò il Giudice non ha tenuto conto.

4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello non ha trascurato di considerare quanto rappresentato dalla difesa, ossia l'attuale regolare inserimento dell'imputato nel tessuto sociale (fl. 1 della sentenza impugnata); ma nell'esercizio del potere di valutazione discrezionale ha ritenuto, con giudizio non sindacabile in questa sede appunto perché congruamente motivato, che i precedenti penali, numerosi e significativi sotto il profilo della personalità, siano d'ostacolo alla invocata mitigazione della pena.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il con esten