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Ordinanza — n. 3190/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against final mafia penalty sentence due to irrevocability and temporal law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3190/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Barbaro inadmissible, rejecting his request to re-evaluate his sentence for mafia association. The lower court correctly applied the law in force at the time of the crime, noting the finality of the original judgment and the impossibility of applying more lenient post-2005 provisions to acts completed before that date. The appellate court's reasoning was deemed sufficient, and the procedural defects alleged by the defense were found to be unfounded or generic.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis cod. pen.; Art. 11 cod. proc. pen.: The finality of a judgment precludes re-evaluation of the penalty, and the principle of non-retroactivity bars applying more lenient laws to crimes completed prior to their enactment.

Parole chiave

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mafia association penalty principle of non-retroactivity finality of judgment re-evaluation of sentence procedural inadmissibility adeguamento della pena riduzione della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis cod. pen.
La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Salvatore Barbaro diretta alla rideterminazione della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 14 luglio 2017, irrevocabile il 10 gennaio 2019, per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
Art. 11 cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
D.L. n. 137 del 2020
art. 416-bis cod. pen
La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Salvatore Barbaro diretta alla rideterminazione della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 14 luglio 2017, irrevocabile il 10 gennaio 2019, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO SALVATORE nato a LOCRI il 15/08/1974 avverso l'ordinanza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; i \/ à Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Salvatore Barbaro diretta alla rideterminazione della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 14 luglio 2017, irrevocabile il 10 gennaio 2019, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il fatto per il quale è intervenuta condanna è stato commesso sino al 2006 e quindi non può farsi applicazione delle meno severe previsioni edittali di pena in vigore fino al 2005; peraltro la sentenza è ormai irrevocabile.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Salvatore Barbaro, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per non esser stato consentito al difensore di prendere parte all'udienza con collegamento a distanza. Ha in subordine alla richiesta di annullamento sollevato questione di incostituzionalità del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede che si possano tenere con collegamento a distanza le udienze dinnanzi al giudice dell'esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per difetto di motivazione.

Il mero riferimento al dato temporale di commissione del reato, in uno con l'omessa considerazione dei rilievi difensivi, non sostanzia una motivazione. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe dovuto fare proprio il contenuto della sentenza del 2017 nella sua interezza. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per avere il ricorrente subito condanne per i fatti di associazione di tipo mafioso più severe rispetto a quelle inflitte ad altri coimputati. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e specificamente del principio di irretroattività.

È pur vero che la contestazione del fatto associativo ha riguardato anche l'anno 2006, ma ciò è avvenuto solo per il mese di gennaio dell'indicato anno e non può affermarsi che in un mese il ricorrente dovesse sapere che stava tenendo una condotta associativa e che, nonostante ciò, avesse continuato con dolo a perpetrare il reato. Del resto, non è stato condannato per alcun reato-fine commesso dopo l'entrata in vigore della I. n. 251 del 2005.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo si osserva che il provvedimento che ha escluso lo svolgimento a distanza dell'udienza camerale è legittimo. La questione di costituzionalità è stata dal ricorrente prospettata in termini assolutamente generici, senza alcuna illustrazione delle ragioni per le quali la norma di legge, nemmeno individuata, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato adeguata motivazione del diniego della rideterminazione della pena, richiamando due dati assolutamente significativi.

Da un lato, il tempo di commissione del delitto associativo e, dall'altro, l'ormai maturata irrevocabilità della sentenza con il conseguente assorbimento della dedotta questione nel giudicato. 3.3. Il terzo motivo è genericamente articolato, non lasciando comprendere quale sia la doglianza. 3.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché la diversità di risposta sanzionatoria tra coimputati non inficia, nemmeno in astratto, la decisione di condanna e meno che mai giustifica rivalutazioni in sede esecutiva. 3.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Il fatto fu commesso sino al 2006 e quindi non v'è spazio per invocare l'applicazione del più favorevole trattamento punitivo previsto sino alla riforma intervenuta nel 2005.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione dí inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cc4isiglie estens