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Ordinanza — n. 3187/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation order due to lack of legal error and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3187/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a different evaluation of the material used by the lower tribunal regarding the nature of the crime and the feasibility of community service. The court ruled that the lower tribunal correctly assessed the serious nature of the offense and the lack of conditions for probation, making the decision a valid exercise of discretion not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal's order for probation is inadmissible if it merely proposes a different factual evaluation rather than demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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probation order surveillance tribunal inadmissible appeal lack of legal error community service serious offense court costs procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PATRIA GIUSEPPE nato a SURBO il 25/11/1962 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Giuseppe Della Patria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giuseppe Della Patria che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché tende unicamente non già a prospettare, come da titolo del motivo, erronee applicazioni della legge o difetti di motivazione, ma a proporre una diversa valutazione del materiale utilizzato dal Tribunale per la decisione. Il Tribunale ha correttamente preso in esame la natura del reato, ritenuto grave, e ha valutato, con adeguatezza argomentativa, i contenuti della relazione di sintesi, da cui emerge che non è stato possibile avviare un lavoro di revisione e di elaborazione, e si propone la prosecuzione del trattamento intramurario.

Da qui la logica e congrua conclusione dell'assenza, allo stato, dei presupposti per la concessione della misura ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale. Non ha, peraltro, trascurato le indicazioni difensive di elementi favorevoli, ma ha ritenuto che, all'esito di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, dell'accoglimento della richiesta manchino allo stato le condizioni. Si tratta di una valutazione adeguatamente motivata che, come tale, non può essere censurata in sede di legittimità.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co 'ere est