Ordinanza — n. 3186/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC ROBERT nato il 23/07/1993 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; /3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Robert Radosavljevic per essersi resto irrintracciabile e non aver consentito di verificare se abbia avviato un serio percorso di riflessione sul vissuto criminale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3186/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; /3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Robert Radosavljevic per essersi resto irrintracciabile e non aver consentito di verificare se abbia avviato un serio percorso di riflessione sul vissuto criminale.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC ROBERT nato il 23/07/1993 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; /3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Robert Radosavljevic per essersi resto irrintracciabile e non aver consentito di verificare se abbia avviato un serio percorso di riflessione sul vissuto criminale.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Robert Radosavljevic, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Ha precisato che nell'istanza era stato indicato il numero di telefono dell'interessato e l'associazione che gli aveva dato disponibilità lavorativa.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Con la domanda di una misura alternativa l'interessato, che non sia detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Il difensore che ha avanzato richiesta di misura ha indicato, come precisato dal Tribunale, il domicilio ove reperire l'interessato, ma a quel domicilio non è stato rinvenuto, sì come vane sono risultate le successive ricerche. La mera indicazione di un numero di telefono e dell'associazione che aveva dato lavoro al condannato - per quel che è dato comprendere dal ricorso - non possono tener luogo dell'adempimento di un preciso onere, che è esso stesso indicativo della serietà della disponibilità ad intraprendere percorsi risocializzanti extra m u ra ri .
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co e estensore — ,--:- -i DEPOSVI/2. ` 'i Il presidente Gius alucia I N CANCF- 9:.. r L