Ordinanza — n. 3185/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTERI GAIA nato a MESSINA il 19/04/1997 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; X Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato, con efficacia ex tunc, la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era stata ammessa Gaia Auteri, disponendo che il tempo trascorso in affidamento non sia computato come pena espiata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3185/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; X Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato, con efficacia ex tunc, la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era stata ammessa Gaia Auteri, disponendo che il tempo trascorso in affidamento non sia computato come pena espiata.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTERI GAIA nato a MESSINA il 19/04/1997 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; X Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato, con efficacia ex tunc, la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era stata ammessa Gaia Auteri, disponendo che il tempo trascorso in affidamento non sia computato come pena espiata.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Gaia Auteri, che ha dedotto vizio di violazione di legge, specificamente per l'illegittimità della revoca della misura alternativa con efficacia ex tunc.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il provvedimento di revoca ex tunc è pienamente legittimo, facendosi carico al Tribunale di sorveglianza di dare conto del presupposto di una siffatta scelta, ossia che il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione - Sez. 1, n. 467 del 27/11/2019, Rv. 278178 -. Sul punto, peraltro, il Tribunale ha dato adeguata motivazione.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cd re estensore Il presidente Giu ntalucia Luigi M