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Ordinanza — n. 3184/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against disciplinary sanction for unauthorized music listening in prison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a disciplinary complaint by a prisoner. The prisoner was sanctioned for listening to music on a personal computer without authorization, despite having previously requested and been denied such permission. The court ruled that the procedural arguments raised were repetitive and the factual record confirmed the existence of a specific prohibition.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 6, lett. a) ord. pen.; Art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354; The appeal against a disciplinary sanction is inadmissible if the grounds are repetitive of previous complaints or if the prisoner's conduct clearly violated an expressly established prohibition within the prison regulations.

Parole chiave

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prison disciplinary sanction inadmissible appeal repetitive grounds personal computer usage prison regulations violation abuso di un impianto per l'elaborazione di dati misura disciplinare terminali di computer

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 6, lett. a) ord. pen.
pen.), avverso l'ordinanza in materia di reclamo disciplinare ex art. 69, comma 6, lett.
Art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato parzialmente inammissibile e per il resto ha rigettato il reclamo di Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato parzialmente inammissibile e per il resto ha rigettato il reclamo di Alessio Attanasio, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), avverso l'ordinanza in materia di reclamo disciplinare ex art. 69, comma 6, lett. a), ord. pen.

Alessio Attanasio, che era stato autorizzato ad ascoltare CD musicali all'interno della camera detentiva e tramite un lettore CD personale, è stato raggiunto da sanzione disciplinare per avere ascoltato, senza autorizzazione, un CD musicale su personal computer mentre di trovava all'interno della sala computer. Con il reclamo Alessio Attanasio si è limitato a ribadire le doglianze già proposte, senza tener conto degli argomenti utilizzati dal Magistrato di sorveglianza per rigettare il suo reclamo. È poi infondato il rilievo che agli atti non risulterebbe che la sua richiesta di ascoltare i CD musicali sul personal computer era stata respinta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Alessio Attanasio che ha dedotto vizio di violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità esclude che siano inammissibili i motivi di diritto sostanziale o processuale ripetitivi dei precedenti motivi di reclamo. Ancora, il principio di tassatività impedisce di irrogare sanzioni per comportamenti che non siano espressamente previsti come infrazione al Regolamento.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi di doglianza, che il ricorrente ripropone con la censura alla dichiarazione di inammissibilità, sono manifestamente infondati per le ragioni già espresse nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza, richiamato e fatto proprio dal Tribunale. Quanto poi al rilievo circa l'assenza della mancata autorizzazione all'ascolto dei CD musicali su personal computer, il Tribunale ha evidenziato come sia in atti la richiesta dell'interessato e il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, comunicatogli con sua sottoscrizione di presa visione. Si è dunque trattato di un comportamento trasgressivo di un divieto, e quindi passibile di sanzione disciplinare.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il c e estensore Il presidente Giu talucia L