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Ordinanza — n. 3183/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3183/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3183/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta di Domenico Gallico per l'ottemperanza del provvedimento che gli ha riconosciuto il diritto di effettuare la visita medica senza che il personale di polizia penitenziaria possa ascoltare la conversazione con il medico, limitandosi al controllo visivo da fuori dalla porta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3183/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta di Domenico Gallico per l'ottemperanza del provvedimento che gli ha riconosciuto il diritto di effettuare la visita medica senza che il personale di polizia penitenziaria possa ascoltare la conversazione con il medico, limitandosi al controllo visivo da fuori dalla porta.

Parole chiave

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diritto di visita diritti del detenuto diritti della difesa diritto di rimanere regime penitenziario tutela diplomatica e consolare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta di Domenico Gallico per l'ottemperanza del provvedimento che gli ha riconosciuto il diritto di effettuare la visita medica senza che il personale di polizia penitenziaria possa ascoltare la conversazione con il medico, limitandosi al controllo visivo da fuori dalla porta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Domenico Gallico, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta alla luce di esiti istruttori rispetto ai quali la decisione è logica conseguenza. Ha osservato che l'Amministrazione penitenziaria ha fatto richiamo all'art. 25 del Regolamento di Reparto, secondo cui "il personale di Polizia penitenziaria, impiegato nella vigilanza dei detenuti 41bis, in occasione delle visite mediche e dei colloqui con gli specialisti, sosterà fuori dalla porta del locale ove si svolgono le prestazioni di carattere sanitario, ad una distanza tale da assicurare una sorveglianza visiva e non uditiva". L'Amministrazione ha già dunque disposto in modo tale da assicurare il diritto alla riservatezza dei detenuti 41-bis, ed eventuali violazioni che il personale di Polizia penitenziaria abbia a commettere esulano dalle valutazioni di ottemperanza dell'Amministrazione e si pongono come censurabili comportamenti dei singoli agenti.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 p O S %TA cA N n TA r-