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Ordinanza — n. 3182/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3182/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH MANJINDER nato il 01/08/1992 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione all'espulsione di Singh Manjinder, detenuto presso la Casa circondariale di Rieti. L'espulsione è stata disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998 e non ricorre alcuna condizione ostativa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3182/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione all'espulsione di Singh Manjinder, detenuto presso la Casa circondariale di Rieti. L'espulsione è stata disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998 e non ricorre alcuna condizione ostativa.

Parole chiave

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sospensione di pena restrizione di libertà remissione della pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento semiprigionia allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH MANJINDER nato il 01/08/1992 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione all'espulsione di Singh Manjinder, detenuto presso la Casa circondariale di Rieti. L'espulsione è stata disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998 e non ricorre alcuna condizione ostativa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Singh Manjinder, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, perché, stante l'imminenza del fine pena, non ha ragione d'essere la misura dell'espulsione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione per quanto evidenziato con il primo motivo.

3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, che non espongono le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il consigrerestensore Il presidente GiLspjntalucia Luigi Mancuso - 2