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Ordinanza — n. 3179/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as no legal interest exists after recipient's claim was already granted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the Tribunal of Surveillance had already ruled in favor of the recipient regarding the letter retention. The appellant argued for a pronouncement to extend the regime under Article 41-bis of Law No. 354 of 1975, but the court found no standing. Since the recipient's right to receive the correspondence was already recognized, the sender lost any legal interest in challenging the retention order.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis legge n. 354 del 1975; When a surveillance tribunal has already granted the recipient's claim to receive correspondence, the sender loses legal interest in appealing the retention order.

Parole chiave

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legal interest requirement letter retention order surveillance tribunal Article 41-bis Law 354 inadmissible appeal diritto alla corrispondenza procedura di rivendicazione nel pignoramento proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis legge n. 354 del 1975
Il ricorrente ha dedotto vizio di violazione di legge deducendo l'interesse ad avere una pronuncia, atteso che i provvedimenti di trattenimento sono utilizzati dagli organi inquirenti per chiedere la proroga del regime di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 1975.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Alessio Attanasio ha proposto ricorso contro il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della missiva inviata da Alessio Attanasio a Giuseppe Guarino. Ha evidenziato il Tribunale di aver già provveduto sulla questione, in accoglimento del reclamo del destinatario, disponendo l'inoltro della missiva allo stesso.

2. Il ricorrente ha dedotto vizio di violazione di legge deducendo l'interesse ad avere una pronuncia, atteso che i provvedimenti di trattenimento sono utilizzati dagli organi inquirenti per chiedere la proroga del regime di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 1975.

3. Il ricorso è inammissibile. Una volta che il Tribunale di sorveglianza ha già statuito sulla illegittimità del trattenimento della corrispondenza, riconoscendo il diritto del destinatario a ricevere una determinata missiva, giocoforza non v'è più interesse del mittente ad una pronuncia sul suo reclamo avente ad oggetto il provvedimento di trattenimento della stessa missiva, da lui inviata.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il c estensore Il presidente Gius lucia o E p O Luigi Mancuso U