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Ordinanza — n. 3125/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding photographic identification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Hasni inadmissible for failing to meet the requirement of specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's reliance on non-nitid video frames and the defendants' prior knowledge was insufficient, omitting a home search for the suspect's clothing. The court rejected this because the appeal merely repeated the appellate court's reasoning without addressing the specific evidentiary links established by the video footage, the motorcycle ownership, and the protective helmet worn by the accomplice.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing the grounds of the prior judgment without adding new elements or specific arguments to challenge the factual findings.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal photographic identification video surveillance evidence Code of Criminal Procedure identificazione forense indagine per furto documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, a a norma dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profti di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuoio non mass.
(cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuoio non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNI FRANCESCO nato a MONTEBELLO IONICO il 27/10/1998 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 10 gennaio 2020, nei confronti di Francesco Hasni, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis comma 2 e 5, 61 n, 5, cod. pen, (capo A), artt. 110, 61 n. 2, 81, comma 2, 582, comma 2, cod. pen. (capo B), alla pena di giustizia, riconosciuto il vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, plurime doglianze, relative alla idoneità del riconoscimento fotografico, nella specie espletato attraverso un mero confronto tra fotogrammi, non nitidi, estrapolati dal sistema di videosorveglianza e le effigi dell'imputato, di cui i verbalizzanti vantavano una conoscenza pregressa personale. Mancherebbe, Q3i, un elemento di conforto che sarebbe potuto derivare da una successiva perquisizione domiciliare, per la ricerca del corpo del reato e degli abiti che il soggetto raffigurato nelle video riprese indossava nell'occasione dei fatti di cui all'imputazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si osserva che generica è la censura che sottolinea la carenza di ritualità dell'operato riconoscimento fotografico, limitandosi il ricorso a riprodurre ia censura proposta in sede di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica e corretta. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, a a norma dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuoio non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv„ 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008„ Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). in ogni caso, si osserva che la mot vazione impugnata evidenzia come ia certa riferibilità dei fatti all'irrioutato, derivi non solo dall'individuazione del soggetto ritratto nelle video riprese con il ricorrente, già noto agli operanti, ma anche dalla visione del filmato reiativo ad altra rapina, espletata in data 18 luglio 2018 posta in essere dall'imputato con lo stesso motociclo utilizzato per i reati per i quali si procede, indossando i! medesimo casco protettivo che, in quella occasione, indossava i! complice.

Inoltre, risultano svolti accertamenti sulla titoiarità del motociclo utilizzato per il furto con strappo sub iudice, che è risultato intestato al concorrente nel reato di rapina, padre dell'odierno coimputato. Dunque, rispetto a tali circostanze di fatto, i! ricorso risulta genericamente formulato ;n quanto non attinge, in alcuna parte, il rilievo di tali accertamenti senz'altro individualizzanti. Infine, si osserva che la prospettazione difensiva è versata in fatto e, comunque, pretende la rilettura delle risultanze in senso diverso, da quello i'atto proprio dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profti di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. penj l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo: in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 il Consigliere estensore Il Presi