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Ordinanza — n. 3123/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence due to procedural nullity not affecting actual knowledge of the act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible, ruling that the alleged procedural nullity did not prevent the defendant from effectively knowing the act. The defendant argued that service of the hearing notice at the defense attorney's address was invalid because it should have been sent to the declared domicile, yet the court found no evidence that this prevented actual knowledge. Consequently, the nullity was deemed non-absolute and the appeal was rejected under specific statutory limitations.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 179, cod. proc. pen.: The nullity of service of a hearing notice at the defense attorney's address is not absolute if the defendant's declared domicile was known and the fiduciary relationship ensured effective knowledge of the act.

Parole chiave

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agreed sentence appeal procedural nullity service of notice defense attorney address effective knowledge of act non-absolute nullity Cassazione Roma notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità ha pure affermato il principio per il quale la nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art. 179 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Né è consentita una censura, quanto al denunciato difetto di motivazione, circa la insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 179 cod. proc. pen
Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità ha pure affermato il principio per il quale la nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art. 179 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C.
E' pacifico il principio richiamato dal ricorrente, secondo il quale l'indicazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv.
Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Pozone
234905; Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Pozone, Rv.
Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato
Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, O.
Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo
Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci
229541; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv.
Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Ranaweera
Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi
277749; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: GRECU GHEORGHE CATALIN nato il 18/03/1991 avverso la sentenza del 07/11/2019 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha applicato, su concorde richiesta delle parti a Grecu Gheorghe Catalin, la pena concordemente richiesta dalle parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624 625 n. 2 e 5 cod. pen., artt.110, 337 cod. pen. e artt. 81, comma 2, 110, 582, 585 cod. pen.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, denunciando la nullità del provvedimento, per nullità dell'avviso dell'udienza del 7 novembre 2019, effettuata fuori termine, nonché presso il difensore di fiducia domiciliatario, non anche presso il diverso domicilio dichiarato dall'imputato, all'atto della scarcerazione. Quest'ultimo, a parere della difesa, prevale su quello eletto, pure se non espressamente revocato. Si tratta, per il ricorrente, di nullità non sanabile nemmeno dalla presenza del difensore di fiducia.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e !a sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis , cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso, in relazione alla contestazione delle aggravanti del furto, limitatamente alle quali si propone la censura.

Né è consentita una censura, quanto al denunciato difetto di motivazione, circa la insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.Si rileva, poi, che l'eccezione proposta, quanto alla tardività dell'avviso per l'udienza fissata dal giudice, attiene a nullità sanabile se non tempestivamente dedotta, nel termine di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. in quanto relativa (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018; Rv. 275113; Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, Rv. 269337 Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013, Rv. 257098). Con riferimento alla dedotta nullità della notifica, perché effettuata presso il difensore di fiducia, domiciliatario, invece che presso il domicilio indicato, successivamente, all'atto della scarcerazione, si osserva che la critica è generica.

E' pacifico il principio richiamato dal ricorrente, secondo il quale l'indicazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905; Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Pozone, Rv. 257740). Nel caso in esame, la notifica dell'avviso andava effettuata presso il domicilio dichiarato dall'imputato, mentre è stata, invalidamente, effettuata presso il difensore di fiducia. Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità ha pure affermato il principio per il quale la nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., eccepita nel caso di specie, ricorre solo ove la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183); essendo pertanto onere dell'imputato, nell'eccepire la nullità, non solo denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma anche rappresentare la mancata cognizione dell'atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101). Si tratta di principio affermato con specifico riguardo ad un caso, corrispondente a quello di specie, in cui la notifica, è stata eseguita presso il difensore di fiducia dell'imputato, anziché al domicilio dichiarato da quest'ultimo.

Si giunge, in tal caso, alla qualificazione della relativa nullità quale a regime intermedio, in quanto, comunque, non ostativa alla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in assenza della deduzione di circostanze di segno contrario, in base alla determinante considerazione della natura fiduciaria del rapporto in tal caso instauratosi fra l'imputato e il difensore (Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Ranaweera, Rv. 277749; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268809). Orbene, nel caso al vaglio non viene specificata la ricorrenza di circostanze ostative alla conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

Anzi emerge che è proseguito il rapporto fiduciario con il legale, originario domiciliatario, come dimostra la circostanza che il Grecu ha conferito procura speciale per la proposizione della richiesta di applicazione di pena concordata, depositata il 3 giugno 2019.4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consiglie