Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible re-evaluation of evidence by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelo Di Rosa inadmissible because it sought a re-evaluation of evidence already assessed by the appellate court. The appellant argued the lower court's decision was null due to lack of reasoning, but the Court found the issues were fully addressed in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence already fully and logically assessed by the court of first instance or appeal, as such review exceeds the scope of the principle of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROSA ANGELO nato a POMPEI il 18/09/1966 avverso la sentenza del 28/11/2013 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Vignola, in data 24 maggio 2011, nei confronti di Angelo Di Rosa, in relazione al reato ascrittogli, di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., con assoluzione dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, con liquidazione in via equitativa.
2. Avverso la sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, denunciando la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile posto che devolve censura non consentita in sede di legittimità. Si devolvono invero, questioni integralmente versate in fatto che pretenderebbero la rilettura, consentita in sede di legittimità, di fonti di prova, dichiarativa e documentale, in parte riportate anche per stralcio (cfr. pag. 2 del ricorso) già valutate con motivazione non manifestamente illogica e completa dal giudice di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. 1J, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4. All'inammissibilità dei ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 21/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barb