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Ordinanza — n. 3114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation regarding extrajudicial law knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was complete and logical. The appellant argued he lacked knowledge of a suspension order, claiming the trial court failed to address this specific fact. The court held that the lower court implicitly considered the extrajudicial law issue by finding the defendant's subjective intent, thereby negating any claim of omitted motivation.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 603, 191, 63 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.: An implicit consideration of a fact regarding extrajudicial law by the lower court precludes a claim of omitted motivation, as the court has effectively addressed the issue through its reasoning on subjective intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted motivation extrajudicial law subjective intent implicit reasoning appeal inadmissibility procedural penalty logical connection omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, 191 e 63 cod.
Art. 603, 191, 63 cod. proc. pen.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, 191 e 63 cod.
Art. 99 cod. pen.
2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., risalendo l'ultimo precedente di Scavone al 2002, all'esito di sentenza ai sensi dell'ad, 444 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 445 cod. proc. pen.
pen., estinto, a mente dell'ultima parte dell'art. 445 cod. proc. pen., in quanto commesso oltre dieci anni prima dei fatti per i quali si procede.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, in ragione dei motivi devoluti.
art. 99 cod. pen
2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., risalendo l'ultimo precedente di Scavone al 2002, all'esito di sentenza ai sensi dell'ad, 444 cod.
art. 445 cod. proc. pen
pen., estinto, a mente dell'ultima parte dell'art. 445 cod. proc. pen., in quanto commesso oltre dieci anni prima dei fatti per i quali si procede.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVONE GIULIANO ANTONIO nato a PIGNOLA il 03/04/1968 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 13 settembre 2017, nei confronti di Giuliano Antonio Scavone, alla pena di mesi tre di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 483, 388, comma 2, cod. pen., riuniti con il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alla condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, eccependone la nullità per mancanza di motivazione in reazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, per non aver considerato le deduzioni contenute nell'atto di gravame, che si ripercorrono. Si ribadisce che l'imputato non aveva conoscenza del provvedimento di diniego del pubblico ministero, mai comunicato o notificatogli. Dunque, non sussisterebbe la consapevolezza della falsità della dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, dell'esistenza di provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo nei suoi confronti, proposto in quanto vittima di reato di usura, in relazione alla procedura di pignoramento mobiliare, di cui al verbale del settembre 2012, afferente la procedura esecutiva introdotta dal creditore procedente. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, 191 e 63 cod. proc. pen.

Ricorrerebbe un errore di fatto su norma extrapenale, come dedotto con il primo motivo di appello, sul quale la Corte territoriale non si è pronunciata. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., risalendo l'ultimo precedente di Scavone al 2002, all'esito di sentenza ai sensi dell'ad, 444 cod. proc. pen., estinto, a mente dell'ultima parte dell'art. 445 cod. proc. pen., in quanto commesso oltre dieci anni prima dei fatti per i quali si procede. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3.1.

I primi due motivi corrispondono ai motivi di gravame cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione completa, non manifestamente illogica e immune da censure in diritto. La Corte territoriale, invero, ha preso in esame il dato di fatto, ribadito con il ricorso, della mancanza di conoscenza formale del provvedimento di diniego sull'istanza di sospensione delle procedure esecutive, da parte dell'imputato. Tuttavia, con motivazione completa e logica, si sottolinea che l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'abitazione dello Scavone, in considerazione del già presentato sollecito al Pubblico ministero, era evidente espressione della carenza dell'adozione di ogni provvedimento formale di sospensione a proprio favore.3.2.La motivazione, peraltro, individua la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale, così escludendo, implicitamente ogni operatività dell'errore scusabile in quanto sul fatto concernente norma extrapenale, rispetto al quale si deduce l'omessa motivazione, con il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, ove ricorra una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione. Solo ove manchi il nesso di consequenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l'inesistenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 3.3.Inedita, dunque, inammissibile in quanto prospettata per la prima volta in sede di legittimità è la censura concernente la contestata e ritenuta recidiva.

4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.