Italian Court dismisses appeal against conviction for sexual assault, upholding trial court's credibility assessment of victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rocco Ghelfi inadmissible, confirming his conviction for sexual assault and other offenses. Ghelfi argued that the lower courts erred in assessing the victim's credibility and reliability during the trial. The court rejected this, ruling that credibility is a factual matter bound by the trial court's logical reasoning and cannot be re-evaluated on appeal absent manifest contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; The assessment of the victim's credibility and reliability is a factual issue determined by the trial court based on the totality of evidence, which is not subject to re-evaluation by the Court of Cassation unless manifest contradictions exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHELFI ROCCO nato a CHIAVENNA il 10/03/1969 avverso la sentenza del 16/01/2019 del TRIBUNALE di SONDRIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 9 maggio 2018, nei confronti di Rocco Ghelfi, in relazione ai reati di cui ai capi a) e c) della rubrica (artt. 81, 612, comma 1, cod. pen.; 81, 582, comma 2, cod. pen.) oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente, con assoluzione dai restanti capi di imputazione (b) e d).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si contesta il giudizio di credibilità e attendibilità svolto dai giudici di merito in ordine al narrato della persona offesa, con assenza di riscontri ed in contrasto con gli esiti della prova dichiarativa raccolta nell'istruttoria dibattimentale, nonché operando un esame frazionato della credibilità di questa, nonostante si trattasse di condotte avvenute nel medesimo contesto temporale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si devolve l'inammissibile rilettura di elementi di prova, prospettando una versione alternativa, rispetto a quella recepita dai giudici di merito, che pretenderebbe il riesame, non consentito a questa Corte, di fonti di prova già vagliate dalla Corte d'appello (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Inoltre, il ricorso attinge il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto dai giudici di merito adeguatamente, in conformità all'indirizzo pacifico di questa Corte secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso in esame (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Del resto si tratta di dichiarazioni che, legittimamente, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità, pur in assenza di riscontri previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).
4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere este