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Ordinanza — n. 3103/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3103/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3103/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANARI ALESSIO nato a LIVORNO il 18/01/1985 avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Livorno, in data 23 febbraio 2017, nei confronti di Alessio Lanari, alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un bastone, di cui agli artt. 582, 585, cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche considerate prevalenti. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione all'aggravante delle armi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

Parole chiave

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lesione al polso lesione al piede lesioni personali lesione alla spalla azione di risarcimento danni da sequestro causalità del colpo di frusta
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANARI ALESSIO nato a LIVORNO il 18/01/1985 avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Livorno, in data 23 febbraio 2017, nei confronti di Alessio Lanari, alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un bastone, di cui agli artt. 582, 585, cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche considerate prevalenti. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione all'aggravante delle armi.

Si assume che detta circostanza è stata riconosciuta pur nell'assenza di sequestro del bastone con il quale, secondo la persona offesa, sarebbero state prodotte le lesioni, quindi fondando la sussistenza della circostanza sulla sola dichiarazione della donna. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e, comunque, in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità. 3.1. Si tratta di motivo riproduttivo di analogo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo.

Il ricorso, peraltro, attinge il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto dai giudici di merito adeguatamente, in conformità all'indirizzo pacifico di questa Corte secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso in esame (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Del resto si tratta di dichiarazioni che, legittimamente, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, pur in assenza di riscontri previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Nel caso di specie, dunque, corretta e non manifestamente illogica è la motivazione che reputa sussistente la circostanza aggravante contestata, sulla base della dichiarazione della persona offesa, riconoscendo, però, idonei riscontri non solo nella certificazione sanitaria e nel tipo di lesioni riportate dalla donna, ma anche nella deposizione della teste che aveva visto, appena allertata dalle urla dalla zia odierna parte lesa, una persona che si allontanava con un bastone.

Dunque, il mancato sequestro di quest'ultimo appare circostanza del tutto irrilevante.

4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere e