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Ordinanza — n. 3099/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3099/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3099/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMPANO LUIGI SALVATORE FRANCESCO nato a CELICO il 23/11/1967 avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, il 28 febbraio 2018, nei confronti di Luigi Salvatore Francesco Zunnpano, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod. pen. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza e erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. circa la valutazione di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile. 3.11 ricorso è inammissibile posto che, da un lato, devolve censure integralmente versate in fatto, dirette a valorizzare stralci della deposizione testimoniale di un teste (Rosaria Sterlacci), non riesaminabile da questa Corte in sede di legittimità (Sez.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali violazione dei diritti della personalità risarcimento per atto illecito risarcimento del danno alla persona inesigibile malgrado lesioni salute abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
art. 192 cod. proc. pen
pen., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMPANO LUIGI SALVATORE FRANCESCO nato a CELICO il 23/11/1967 avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, il 28 febbraio 2018, nei confronti di Luigi Salvatore Francesco Zunnpano, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod. pen. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza e erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. circa la valutazione di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile. 3.11 ricorso è inammissibile posto che, da un lato, devolve censure integralmente versate in fatto, dirette a valorizzare stralci della deposizione testimoniale di un teste (Rosaria Sterlacci), non riesaminabile da questa Corte in sede di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Dall'altro, l'impugnazione attinge il giudizio di attendibilità, operato in sede di merito, rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, così devolvendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nella specie (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575;

Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensoreD E O P Il Presidente Bar