Italian Supreme Court dismisses appeal as reiteration of lower court's valid reasoning on trademark infringement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely reiterated the same grounds as the appellate court's decision. The appellant claimed the lower court lacked evidence of trademark counterfeiting, relying solely on customs agent testimony, while the appellate court had already logically rejected this based on product quality, transport methods, and lack of documentation. The court ruled that since the appellate court's reasoning was not manifestly illogical and addressed the identical appeal grounds, the appeal could not be entertained in the final instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible if they merely reiterate grounds already fully and logically addressed by the appellate court without presenting new or distinct legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PORTA GAETANO nato a NAPOLI il 14/05/1951 avverso la sentenza del 08/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 26 gennaio 2017, nei confronti di Gaetano Della Porta, in relazione al reato di cui all'art. 474, comma 1, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.500 di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte d'appello risposto ai motivi di gravame, con motivazione non logica e coerente, circa la ritenuta contraffazione della merce, riportandosi, in assenza di perizia svolta sul punto, alle sole dichiarazioni del teste dipendente dell'Agenzia delle Dogane. Si assume che era stata rilevata l'assenza di prova della contraffazione, in considerazione dell'originaria o sopravvenuta incapacità del segno distintivo apposto a generare confusione circa la provenienza del prodotto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità perché reiterative di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha fornito esauriente e logica risposta, immune da censure di ogni tipo. I giudici di appello hanno evidenziato con ragionamento non manifestamente illogico, che la falsità del marchio è stata tratta dalla deposizione lineare e coerente del teste dipendente dell'Agenzia delle dogane, giunto a detta conclusione, in base a specifici indicatori quale la qualità scadente dei prodotti, le modalità di trasporto e la carenza di documentazione inerente la provenienza della merce, così sottolineando che detta conclusione derivava dalla conoscenza di persona esperta e particolarmente qualificata.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Colsi