Italian court dismisses appeals against agreed sentence for accounting fraud, citing limited cassation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible regarding their agreed sentence for accounting fraud. The defendants argued for a different legal qualification of their conduct and claimed a lack of reasoning for acquittal grounds. The court ruled that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA \ Otí i C44-t3 sui ricorsi proposti da: TOMASINO KENZIA nato a PALERMO il 25/09/1979 DI MARCO ANTONINO nato a PALERMO il 21/02/1987 avverso la sentenza del 13/02/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha applicato, tra gli altri, a Kenzia Tomasino e ad Antonino Di Marco la pena concordemente richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di anni due di reclusione, in relazione al concorso nel reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 223, Legge fall., per aver sottratto, distrutto, occultato le scritture contabili della fallita, società D. e D. s.n.c., di Tomasino Kenzia & C., di cui la Tomasino era legale rappresentante.
2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi gli imputati, denunciando, errata qualificazione giuridica della condotta e correlato vizio di motivazione, circa la qualificazione della condotta come bancarotta semplice, essendosi limitato il giudice a richiamare l'assenza di presupposti per giungere al proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).
E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso, in relazione alla contestazione delle aggravanti del furto, limitatamente alle quali si propone la censura.
Né è consentita una censura, quanto al rilevato difetto di motivazione, circa la insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità dei ricorsi, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Cal elice Eduardo De