Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prohibited re-evaluation of evidence and non-applicable non-prosecution cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabio Biliotti inadmissible. The appellant argued that the lower court violated the presumption of innocence by relying solely on the victim's statements and failed to apply the non-prosecution cause of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected the first ground as an impermissible re-evaluation of evidence already assessed by the trial judge and dismissed the second ground because the specific non-prosecution cause is inapplicable to offenses under the jurisdiction of the Judge of Peace.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or apply non-prosecution causes inapplicable to the specific jurisdiction of the trial court.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILIOTTI FABIO nato a AREZZO il 04/04/1957 avverso la sentenza del 25/03/2019 del GIUDICE DI PACE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Arezzo ha dichiarato Fabio Biliotti colpevole del reato di cui all'art. 582 cod. pen., con condanna alla pena di euro cinquecento di multa e revoca della costituzione di parte civile.
2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 6, par. 3, Convenzione EDU per mancato rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La decisione fonderebbe solo sulle dichiarazioni della parte lesa, costituita parte civile, senza valutare le altre testimonianze anche di testi oculari che confermerebbero, invece, la versione dell'imputato e comunque, senza vaglio di attendibilità della persona offesa.
Anche il referto medico non riscontrerebbe le dichiarazioni della persona offesa in quanto attesta lesioni di modestissima entità e, comunque, mancherebbe una valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la mancata concessione dell'art. 131-bis cod. pen., dunque si chiede alla Corte di legittimità di annullare con rinvio sul punto la sentenza. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo devolve una censura non consentita in sede di legittimità, in quanto pretende la rilettura di fonti di prova, dichiarativa e documentaie, già valutate con motivazione non manifestamente illogica e completa dai giudice di merito (Sez.
U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2.11 secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto all'invocata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si osserva, infatti, che questa è inibita trattandosi di reato di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. U, del 22.6.2017 n. 53683, Pmp, Rv. 27158). 4.Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore