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Ordinanza — n. 3090/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating first-instance appeal grounds without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3090/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant were mere repetitions of the arguments presented during the appellate proceedings. The defendant contested the credibility of the victim and the consistency of the injury description, arguing that a kick to the leg could not cause gluteal injuries. The court ruled that such arguments, lacking specific legal criticism or new evidence, do not constitute a valid basis for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 593 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appellate judgment without presenting new legal arguments or specific criticisms of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds appellate review credibility assessment procedural economy lesioni personali lesione al piede lesione al polso

Disposizioni normative citate

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Art. 593 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 582 cod. pen
Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 582 cod. pen., 192, 533 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, Rv.
Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio
244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, Rv.
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUISI CARMINE nato a TRICARICO il 16/03/1949 avverso la sentenza del 16/04/2019 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, pronunciata dal Giudice di pace in sede, in data 28 gennaio 2019, nei confronti di Carmine Luisi, per il reato di cui all'art.582 cod. pen., alla pena di euro seicento di multa, integrando la condanna risarcitoria in favore della parte civile, liquidando equitativamente il danno nella misura di euro trecento.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 582 cod. pen., 192, 533 cod. proc. pen. Si contesta la mancanza della valutazione di credibilità e attendibilità della persona offesa, unica prova a carico, incorsa, secondo il ricorrente, in contraddizioni e incongruenze. Questa, nel corso della deposizione al dibattimento, avrebbe reso versioni diverse, rispetto al contenuto della denuncia e, a fronte delle domande della difesa, anche rispetto a quanto dichiarato in sede di esame del pubblico ministero.

Ciò, sul punto del corpo in cui la vittima era stata attinta dal calcio e sul preciso luogo (pianerottolo o portone) ove era stata aspettata dall'imputato e colpita. Tanto, in contrasto con quanto emerge dal certificato medico che attesterebbe la presenza di lesioni al gluteo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione perché la sentenza di appello si sarebbe limitata a riportarsi a quella di primo grado, senza valutare le specifiche questioni sollevate, tenuto conto del tenore della contestazione (lesioni alla gamba destra) e dell'esito istruttorio (lesioni al gluteo dovute a trauma contusivo).

Un calcio alla gamba non potrebbe, infatti, secondo la prospettazione difensiva, provocare lesioni al gluteo.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono reiterative di identici motivi di appello e, comunque, versate in fatto. Ed invero, ove il motivo di ricorso si limiti a riprodurre quello d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica è, di fatto, ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;

Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, Rv. 231708). Inoltre, si osserva che trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, correttamente risulta operato rinvio per relationem al provvedimento di primo grado, con il quale quello di appello si integra, ove i singoli punti richiamati, non siano attinti da specifiche critiche. Infine, va rilevato che si sollecita, su alcuni punti, come quello della valutazione di attendibilità della persona offesa da reato, una rivisitazione delle emergenze istruttorie, già adeguatamente valutate dal giudice di merito, dandone conto con la motivazione non manifestamente illogica del provvedimento impugnato, devolvendo, dunque, un vizio non consentito in sede di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Eduardo De Gr rio Q-Cek z [-