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Ordinanza — n. 3081/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence as grounds are not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised against the plea bargain sentence were not permitted under the Criminal Procedure Code. The appellant, Butt Muammed Ahmed, challenged the June 2021 judgment by the Ravenna court, but the court found no valid legal basis for the review. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible when the grounds do not fall within the specific exceptions listed in the statute, rendering such challenges legally impermissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Criminal Procedure Code de plano dismissal Italian Supreme Court eccezione di incostituzionalità impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTT MUAMMED AHMED (CUI : 02C67CI). nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 25/06/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAsciate-irev+serafte-partt; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di BUTT MUAMMED AHMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 2/2021. Il Consiglie estensore Il Presidente Ersilia nese Ange