Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded doglianze regarding criminal responsibility and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it was a manifestly unfounded doglia concerning criminal responsibility and recidivism. The court found the arguments merely repetitive of previously examined and rejected points, noting that the two lower court sentences formed a single coherent decisional body. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals manifestly unfounded regarding criminal responsibility or recidivism are inadmissible if they merely reproduce previously rejected arguments without new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADDA AMEDEO nato a CENTO il 01/07/1967 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di GADDA AMEDEO avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: in quanto si tratta di doglianze (in tema di responsabilità penale e recidiva) manifestamente infondate, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dai giudici di merito; vertendosi in caso di c.d. "doppia conforme", le due sentenze di merito possono essere infatti lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. in tema di tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consiglier estensore Il