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Ordinanza — n. 3077/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic grievances and unsupported sentencing censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Carmelino Carmela and Carmelo Zaffonte inadmissible. The appellants challenged a lower court decision regarding the illicit destination of drugs and the sentencing, but the court found their arguments generic and merely repetitive of the appellate court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when they contain generic grievances unrelated to the actual reasoning of the contested judgment or when they merely oppose the evidentiary logic already adequately addressed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grievances sentencing censure drug trafficking procedural costs responsabilità penale asserzione difendibile esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARMINIO CARMELA nato a PALAGONIA il 22/07/1967 ZAFFONTE CARMELO nato a PADOVA il 04/08/1980 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di CARMINIO CARMELA e ZAFFONTE CARMELO avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili: il primo motivo declina doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati i profili di censura avanzati dai ricorrenti (si vedano, in particolare, pp. 4-5, ove si rinviene congrua giustificazione, supportata da plurimi e convergenti elementi, in ordine alla destinazione illecita dello stupefacente); il secondo motivo, avente ad oggetto il medesimo punto, è meramente oppositivo al ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello e mira a parcellizzare e svilire in chiave atomistica gli elementi evidenziati dal giudice di merito, replicando le medesime censure già affrontate adeguatamente dalla sentenza impugnata; l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio articola censure non consentite e manifestamente infondate, posto che la scelta della dosimetria della pena è stata adeguatamente spiegata dalla Corte di appello (cfr. p.

6) e ciò la rende immune da censure in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q. II. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigli re estensore