Ordinanza — n. 3076/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCALDO SALVATORE nato a CATANIA il 18/10/1974 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di BONCALDO SALVATORE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: il motivo sulle attenuanti generiche è generico, non correlato alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, e manifestamente infondato, posto che tale profilo di censura è stato vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene ai concreti elementi - costituenti legittimi parametri ex art. 133 cod. pen. - ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti); stante l'inammissibilità di tale motivo non rileva la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia di secondo grado (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, ove congrua giustificazione si rinviene ai concreti elementi - costituenti legittimi parametri ex art. 133 cod. pen. - ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti); stante l'inammissibilità di tale motivo non rileva la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia di secondo grado (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCALDO SALVATORE nato a CATANIA il 18/10/1974 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di BONCALDO SALVATORE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: il motivo sulle attenuanti generiche è generico, non correlato alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, e manifestamente infondato, posto che tale profilo di censura è stato vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene ai concreti elementi - costituenti legittimi parametri ex art. 133 cod. pen. - ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti); stante l'inammissibilità di tale motivo non rileva la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia di secondo grado (Sez.
U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.QM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ 4021. Il Consigliey/e estensore Il Presidente Er