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Ordinanza — n. 3074/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds on recidivism and balancing not permitted in legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised regarding recidivism and the balancing of circumstances were generic and not permitted in a legality proceeding. The court found these complaints disconnected from the specific reasoning of the lower court's judgment, which had already adequately addressed the arguments without legal flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Grounds for appeal on recidivism and the balancing of circumstances are inadmissible in a legality proceeding if they are generic and not linked to the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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legality proceeding recidivism appeal balancing circumstances inadmissible appeal generic grounds pericolo di reiterazione riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURIA VINCENZO nato a CATANIA il 21/08/1967 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di CURIA VINCENZO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sulla recidiva e sul bilanciamento tra circostanze non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati i profili di censura sollevati con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/