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Ordinanza — n. 3073/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3073/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3073/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHELLA SALVATORE ALEX nato a CATANIA il 04/09/1992 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di MARGHELLA SALVATORE ALEX avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, dove sono esposti i convergenti elementi - sia materiali che logici - indicativi della finalità illecita della detenzione di un chilo circa di marijuana); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. I

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3073/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3, dove sono esposti i convergenti elementi - sia materiali che logici - indicativi della finalità illecita della detenzione di un chilo circa di marijuana); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. I

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2-3, dove sono esposti i convergenti elementi - sia materiali che logici - indicativi della finalità illecita della detenzione di un chilo circa di marijuana); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHELLA SALVATORE ALEX nato a CATANIA il 04/09/1992 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di MARGHELLA SALVATORE ALEX avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, dove sono esposti i convergenti elementi - sia materiali che logici - indicativi della finalità illecita della detenzione di un chilo circa di marijuana); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. I