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Ordinanza — n. 3070/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic sentencing criticism lacking specific factual grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Jonathan Spampinato inadmissible. The court found the appeal's arguments were generic criticisms of the sentence without specific factual anchoring to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic criticisms of sentencing without specific factual grounds are inadmissible in proceedings for legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Generic Sentencing Criticism Procedural Law Supreme Court Decision scemata imputabilità impunità momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO JONATHAN nato a CATANIA il 28/03/1994 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di SPAMPINATO JONATHAN avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché declinano censure generiche sul trattamento punitivo, disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 2). rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1 021. Il Consiglier estensore Il Pr