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Ordinanza — n. 3069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO MARIA AGATA nato a CATANIA il 27/09/1986 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CA,LVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di PALERMO MARIA AGATA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 -bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1,,,12/2021. Il Consiglie e estensore n Il Pr

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62 -bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 -bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1,,,12/2021. Il Consiglie e estensore n Il Pr

Parole chiave

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dichiarazioni inverosimili testimonianze contraddittorie attendibilità dei testimoni difetto di motivazione circostanza attenuante insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
e dell'art. 62 -bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO MARIA AGATA nato a CATANIA il 27/09/1986 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CA,LVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PALERMO MARIA AGATA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 -bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1,,,12/2021. Il Consiglie e estensore n Il Pr