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Ordinanza — n. 3068/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances unrelated to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3068/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grievances raised were generic and did not address the specific reasoning of the appealed judgment. The appellant's arguments regarding recidivism and Article 73 of the 1990 Decree were deemed manifestly unfounded and already adequately examined by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if grievances are generic, unrelated to the lower court's motivation, and manifestly unfounded after being previously examined.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances recidivism assessment Article 73 Decree procedural costs delitto contro l'ambiente impunità caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Letto il ricorso proposto nell'interesse di IAPICHINO BIAGIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: in entrambi gli atti di ricorso sono articolate censure sull'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAPICHINO BIAGIO nato a SIRACUSA il 28/11/1974 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di IAPICHINO BIAGIO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: in entrambi gli atti di ricorso sono articolate censure sull'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e manifestamente infondate, trattandosi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 5-6); le altre doglianze sulla recidiva sono critiche generiche e di merito, che ancora una volta non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata quanto alla maggiore pericolosità del ricorrente, che ha affrontato adeguatamente e senza vizi rilevabili in questa sede le censure di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16p1-2/2021. ' Il Consigliere estensore Il