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Ordinanza — n. 3067/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as grounds are not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised against the plea bargain sentence were not permitted by law. The appellant challenged a first-instance judgment from the Court of First Instance of Genoa, but the court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure excludes such challenges. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible as the specific grounds cited do not fall within the permitted exceptions for challenging such judgments.

Parole chiave

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plea bargain sentence inadmissible appeal Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural costs motivi di revisione atti impugnabili impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUTCH JUMA RAMADHAN nato il 15/05/1958 avverso la sentenza del 02/07/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA Gl-at-G-a3A4G-a-ge-freft+r udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di DUTCH JUMA RAMADHAN avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consiglier estenso