Ordinanza — n. 3066/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIUSEPPE nato il 20/08/1968 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di DI MARIA GIUSEPPE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (sull'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIUSEPPE nato il 20/08/1968 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di DI MARIA GIUSEPPE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso (sull'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 3-4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12,/1..g/2021. Il Consigliere estensore Il Pre