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Ordinanza — n. 3065/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances unrelated to sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3065/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grievances raised were generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court's decision. The appellant argued against the conviction for drug transport, but the appellate court had already adequately addressed the evidence linking him to the drugs and rejected alternative defenses regarding the passenger. Consequently, the court ruled that these complaints did not meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in cassation are inadmissible if grievances are generic, unrelated to the specific motivation of the decision, or merely repetitive of issues already properly examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grievances drug transport burden of proof generic complaints traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDUITUA DANIEL nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 13/12/1981 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di IDUITUA DANIEL avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 7-11, ove si rinviene congrua ricostruzione dei fatti e delle ragioni che hanno portato a ritenere il ricorrente coinvolto attivamente nel trasporto del consistente quantitativo di stupefacente rinvenuto sulla sua autovettura; la Corte di appello non ha invertito l'onere della prova, ma ha soltanto risposto motivatamente alla tesi alternativa difensiva sulla riferibilità dello stupefacente al solo soggetto viaggiatore con il ricorrente, escludendone la plausibilità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ .?/2021. Il Consiglie e 0,,..___ nsore Il Pre dente Ersilia * a