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Ordinanza — n. 3064/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARCELLA MASSIMO nato a LENTINI il 29/10/1963 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di PARCELLA MASSIMO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative capacità di stare in giudizio motivi di cassazione motivi che possono invocarsi legittimazione a contestare licenza allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARCELLA MASSIMO nato a LENTINI il 29/10/1963 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PARCELLA MASSIMO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12 2021. Il Consiglier estensore Il