Ordinanza — n. 3064/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARCELLA MASSIMO nato a LENTINI il 29/10/1963 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di PARCELLA MASSIMO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARCELLA MASSIMO nato a LENTINI il 29/10/1963 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di PARCELLA MASSIMO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12 2021. Il Consiglier estensore Il