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Ordinanza — n. 3060/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the tribunal's rejection of the complaint is not appealable to the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the Tribunal of Brescia's order rejecting the complaint under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure is not subject to cassation review. The court held that since the victim could not participate in the control procedure due to the archiving decision, the proper remedy was a request for revocation before the same judge, not an appeal to the Supreme Court. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay the court costs.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The order of the first-instance court declaring inadmissible the complaint under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure is not appealable to the Supreme Court for abnormality, as the aggrieved party may instead request revocation of the act before the same judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 410-bis Code complaint rejection review victim participation defect request for revocation remedy de plano dismissal Supreme Court jurisdiction censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di PRISCIANO RICCARDO avverso la ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto l'ordinanza del tribunale che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 410-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
277433); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 410-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di PRISCIANO RICCARDO avverso la ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto l'ordinanza del tribunale che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
277433); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRISCIANO RICCARDO nato a MANDURIA il 08/06/2021 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato LcilIe part udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PRISCIANO RICCARDO avverso la ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto l'ordinanza del tribunale che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione inon è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo consentito alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ /2021. Il Consigli Il Presi ente Ersili nese A