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Ordinanza — n. 3059/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because all grounds were inadmissible under the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3059/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tintis Carlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the calculation of sentence increases and the final penalty, but the court found the calculation methods were not subject to cassation review and the penalty increase was not manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected entirely as the grounds did not meet the strict requirements for admissibility in this jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are not permitted by law, such as challenging non-cassable calculation methods or non-manifestly illogical penalties.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation grounds sentence calculation manifestly illogical procedural costs Code of Criminal Procedure penalty increase aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 617 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINTIS CARLO nato a CAGLIARI il 27/11/1972 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di TINTIS CARLO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente contesta le modalità di calcolo dell'aumento della continuazione già determinato in primo grado, non oggetto tuttavia di doglianza di appello; quanto alla pena determinata per altro capo in continuazione in sede di appello, l'aumento di pena non risulta manifestamente illogico e quindi censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 117272021. Il Consiglie/ tensore Il Pres ente Ersilia nese Angelo ostanzo