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Ordinanza — n. 3058/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and merits-based arguments violating finality rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Manuel Lamanuzzi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a lower court's drug trafficking conviction, arguing regarding sentencing and the number of drug doses. The court rejected these grounds because they constituted generic complaints unrelated to the specific reasoning of the appealed judgment or merely opposed the trial court's factual evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal errors; generic complaints or arguments attacking the merits of the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints merits arguments drug trafficking finality principle motivo legale d'esclusione reati qualificati contro gli stupefacenti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di LAMANUZZI MANUEL avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sull'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di LAMANUZZI MANUEL avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sull'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANUZZI MANUEL nato a MILANO il 07/10/1996 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di LAMANUZZI MANUEL avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sull'art. 131-bis cod. pen. articola doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta difensiva con corretti argomenti giuridici e non viziati (l'elevato numero di dosi, pari a 60, ricavabili dalla sostanza desinate al piccolo spaccio); il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio declina censure che attingono al merito e sono meramente oppositive alla valutazione effettuata dal giudice di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il Consiglier, estensore Il P